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Giudice sportivo, rinviata decisione su Cosenza-Verona: i dettagli

Nulla di fatto, rinviata la decisione sulla gara tra Cosenza e Verona mai disputata per le pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla. Il giudice sportivo Emilio Battaglia, si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Lega B, “si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona”. Nessun provvedimento a carico della Salernitana e dei suoi tesserati, pesante ammenda invece al Lecce per intemperanze dei propri tifosi.

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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio
settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex
art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MICHAEL Kingsley Dogo (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata
dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LIVERANI Fabio (Lecce): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 42° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale.

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