Il Giudice Sportivo non ha ancora deciso su Salernitana-Venezia. La decisione era attesa il 21 gennaio, ma Gerardo Mastandrea, il giudice sportivo, si è preso qualche giorno in più per studiare carte e deliberare. “Entro il 31”, aveva assicurato. Ma oggi è arrivato un altro comunicato interlocutorio: sostanzialmente la Salernitana dovrà produrre ulteriore documentazione per sperare di poter rigiocare la partita, al pari dell’Udinese in merito al match fantasma con la Fiorentina. Al Torino (gara contro l’Atalanta, clicca qui per leggere il dispositivo integrale) è invece stato concesso di rigiocare.
Il dispositivo
“Riservandosi di decidere in rito e nel merito, si dispone che la Salernitana, nel termine massimo di sette giorni dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara. Alle parti resistenti è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi entro tre giorni dalla ricezione degli atti dalla società reclamante”, si legge nel dispositivo che riguarda Salernitana-Venezia.
Il 6 gennaio scorso la Salernitana, falcidiata dai casi di Covid e colpita da provvedimenti restrittivi dell’Asl sui singoli calciatori, non si presentò sul terreno di gioco dell’Arechi, dove c’era invece regolarmente il sodalizio lagunare.. Il giudice sportivo è stato chiamato a verificare i requisiti di sussistenza dei motivi di forza maggiore in merito all’assenza della squadra di Colantuono contro i veneti e ricorda come l’Asl di Salerno, con provvedimento del 4 gennaio, avesse ritenuto la sussistenza di un focolaio e disposto l’isolamento fino al 12 gennaio di 5 soggetti positivi, quarantena domiciliare fino al 7 o 12 gennaio (a seconda della copertura vaccinale dei singoli) di tutti i contatti stretti ai quali veniva inibita la partecipazione a eventi sportivi ufficiali. Solo in un secondo momento, come è noto., il Tar Campania aveva accolto la sospensiva richiesta dalla Lega, non retroattiva. Il Giudice precisa che tale provvedimento Asl è diverso da quello precedente alla trasferta di Udine, che prevedeva l’esplicita sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione a eventi sportivo nel loro complesso.
“Pertanto, a fronte di un provvedimento dell’Asl come quello attuale che non inibiva al gruppo squadra la disputa dell’incontro, occorre che venga preventivamente verificata la concreta possibilità per la Salernitana di presentarsi per la regolare disputa della gara e dunque acquisire definitiva conferma che la situazione, al momento della comunicazione del provvedimento, era la seguente: 11 calciatori disponibili e non sottoposti a nessuna misura di prevenzione dall’Asl, non essendo nei contatti stretti, 9 positivi al Covid, 15 negativi e sottoposti a quarantena, senza considerare i baby della Primavera”, ancora il giudice sportivo. Altri sette giorni di lavoro per l’avvocato Edoardo Chiacchio, che aveva curato anche il ricorso vincente del Torino, e per il professore Rino Sica, insieme anche all’avvocato Francesco Fimmanò.
Atalanta-Torino si rigioca
Nel comunicato si fa riferimento anche alla sfida tra Atalanta e Torino che verrà recuperata (la data sarà comunicata successivamente dalla Lega di Serie A). In questo caso, il Giudice Sportivo ha ritenuto “valido ed efficace” il provvedimento dell’Asl di Torino che aveva bloccato la squadra granata “diversamente, invece, da altre situazioni in cui non è stata formalmente preclusa l’attività del Gruppo squadra nel suo complesso (ASL di Salerno per Salernitana-Venezia e ASU Friuli C. per Fiorentina-Udinese). Occorre dunque verificare unicamente se nel caso di specie è effettivamente invocabile la forza maggiore per intervenuto “factum principis”.
Dunque, in questo caso il Giudice Sportivo riconosce al Torino la sussistenza dei motivi di forza maggiore che hanno spinto la formazione di Juric a non essere presente a Bergamo. Nel provvedimento, infatti, si legge: “Non è in discussione la residua possibilità o meno di porre in essere la prestazione sportiva (in questo caso certamente interdetta da parte dell’Azienda sanitaria territoriale con la nota del Dipartimento prevenzione del 5 gennaio 2022, che ha ordinato la quarantena domiciliare, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio stesso, a tutto il Gruppo Squadra), bensì la possibilità di invocare il factum principis per vedersi esonerare dagli effetti sportivi sanzionatori derivanti in automatico dalla mancata presentazione per la disputa della gara”.
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