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Cons. federale, addio “responsabilità oggettiva”: con specifici modelli, club potranno chiedere attenuanti

Addio al criterio della responsabilità oggettiva a carico delle società di calcio in seno alla giustizia sportiva. Il Consiglio Federale, riunitosi oggi a Roma (alla presenza, tra gli altri, del co-patron granata, Claudio Lotito, come rappresentante della Serie A, nda), ha dato seguito alle determinazioni del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, nel quadro complessivo dell’art. 7 dello Statuto. Sono state approvate, infatti, le linee guida per “l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”. Le linee guida consentiranno ai club, una volta rispettati gli standard richiesti, di poter avere il riconoscimento di esimenti e attenuanti della cosiddetta responsabilità oggettiva da parte della giustizia sportiva. “Le società dovranno attenersi ai seguenti principi: valutazione dei rischi, leadership e impegno, codice etico e sistema procedurale, controlli interni e controlli sulle terze parti, organismo di garanzia, comunicazione e formazione, sistema interno di segnalazione, sistema disciplinare, verifiche, riesame e monitoraggio, miglioramento continui e gestione delle non conformità”, si legge sul sito internet della Federcalcio.

Anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato il cambiamento con soddisfazione: “Si tratta di una svolta epocale. La responsabilità non è più oggettiva, ma diventa personale. Non abbiamo intaccato il principio di base, ma se una società oggi adotta e applica in concreto il nostro modello virtuoso non ha più nulla da temere e non si parla più di responsabilità oggettiva. Se invece qualche club non ha voglia di dare un nome e un cognome alla responsabilità, allora questa ritorna oggettiva”.

Nel dettaglio, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire atti contrari ai Principi di Lealtà, Correttezza e Probità, devono prevedere:

  1. a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  2. b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo
    che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
  3. c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  4. d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

I suddetti Modelli, la cui adozione ed applicazione è la condizione per il riconoscimento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva per applicare esimenti o attenuanti della cosiddetta responsabilità oggettiva, dovranno attenersi ai principi di seguito esposti: Valutazione dei rischi; Leadership e impegno; Codice Etico e sistema procedurale; Controlli interni e controlli sulle terze parti; Organismo di garanzia; Comunicazione e formazione; Sistema interno di segnalazione; Sistema disciplinare; Verifiche, riesame e monitoraggio; Miglioramento continuo e gestione delle non conformità.

Il Consiglio Federale ha inoltre approvato all’unanimità la modifica dell’art. 102 commi 6 e 7 (contributo di solidarietà) delle Noif. “Una quota del 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota del 3% e dei premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall’importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore, è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”). Per le stagioni sportive nelle quali il calciatore non risulta essere stato formato in Italia la corrispondente quota verrà devoluta a un fondo federale, che sarà destinato dal Consiglio Federale allo sviluppo dei vivai e dei settori giovanili”, la spiegazione sul sito della Figc.

 

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