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UFFICIALE. Respinta l’istanza dei lagunari, Salernitana-Venezia si gioca (ma può slittare)

AGGIORNAMENTO ORE 18 – Potrebbe non giocarsi il 27 aprile la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Venezia: la data verrà definita domani, con due opzioni possibili. Conferma per la data fissata dalla Lega di Serie A, ovvero mercoledì prossimo, o slittamento al 5 maggio. Il tutto in attesa della pubblicazione degli orari di anticipi e posticipi fino alla 37^ giornata.

ARTICOLO ORE 14 – Niente da fare per il Venezia: la partita dell’Arechi si giocherà regolarmente. La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri, ha assunto un decreto monocratico con il quale ha respinto l’istanza cautelare invocata dalla società lagunare che puntava alla sospensione del Comunicato Ufficiale della Lega di Serie A 229 del 30 marzo 2022, nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile, con richiesta di disporre la relativa fissazione soltanto all’esito del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia e, nel caso, del giudizio di rinvio.

Salernitana-Venezia si gioca: la decisione

Il Collegio di Garanzia del Coni, respingendo il ricorso del Venezia, conferma la decisione di primo grado quando fu deliberato di non applicare alla Salernitana e le sanzioni previste dall’art. 53 delle Noif per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. In sintesi, il Collegio di Garanzia ha respinto l’istanza cautelare del Venezia con la partita che resta programmata per il 27 aprile: ora la palla passa alla Lega di Serie A che dovrà confermare o – eventualmente – far slittare ulteriormente la disputa dell’incontro.

Il ricorso

Nel decreto monocratico, il Collegio di Garanzia fa riferimento anche al ricorso presentato dal Venezia, sottolineando che la motivazione “potrebbe non superare il vaglio dell’ammissibilità davanti a questo Collegio” e che comunque “difetterebbe del requisito del fumus boni iuris, tenuto conto che entrambe le decisioni risultano fondate sull’assenza del numero minimo di calciatori richiesto per la partecipazione alla gara dalla delibera del Consiglio di Lega Serie A 126 del 6 gennaio 2022″. 

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