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Giudice Sportivo 16ma: fumogeni al Cabassi, Salernitana graziata. Akpa Akpro in diffida

Nessuno squalificato per la Salernitana, nessuno squalificato neanche per il Foggia. Il comunicato del Giudice Sportivo non prende provvedimenti contro granata e satanelli che domenica si sfideranno alle 12.30 nel lunch match dell’antivigilia di Natale. I sostenitori granata sono stati graziati per aver introdotto al Cabassi fumogeni e bengala. Terza ammonizione per Djuric, quarta invece per Akpa Akpro: l’ivoriano raggiunge Di Tacchio nella lista dei diffidati, al prossimo giallo scatterà il turno di stop.

Queste tutte le decisioni:

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Hellas Verona, Perugia, Pescara e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 11° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAISANEN Sauli Aapo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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