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UFFICIALE. TAR Lazio su ricorso Salernitana: “Rinvio playout non riguarda iscrizioni-ammissioni”

Il TAR Lazio ha deciso: il ricorso della Salernitana sarà convertito, cioè verrà discusso nel merito e non nella procedura speciale con cui il club aveva mosso i suoi passi. Significa che per il momento il TAR non ritiene di essere competente in materia “demolitoria” e che la faccenda non riguarda le iscrizioni e ammissioni ai campionati, quindi dovrà discutere nel merito prossimamente, ma molto probabilmente ci sarà una bocciatura. Non è un respingimento ma poco ci manca per la Salernitana, che con i professori Fimmanò, Sica e Dinelli aveva impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 10 giugno, che si dichiarava incompetente a decidere dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche e rimandava – poi bocciando tutto – alle sezioni ordinarie. La Salernitana aveva impugnato il rinvio “sine die” dei playout inizialmente previsti contro il Frosinone. Fondamentalmente, se ha appurato che la questione non riguarda iscrizioni e ammissioni, nel merito la prossima udienza rigetterà il ricorso perché la questione sarebbe dovuta essere trattata prima seguendo il percorso della giustizia sportiva graduale (una risposta molto simile a quella già data dal Coni).

All’udienza dell’8 luglio si erano costituiti anche Frosinone e Sampdoria con Figc e Lega, Comune di Salerno ad adiuvandum con la Salernitana. Il TAR Lazio Sezione Prima Ter (giudici Daniele Dongiovanni presidente, Giovanni Mercone referendario, Silvia Simone estensore) non sembra dare molte speranze di riammissione alla società granata e nella sentenza pubblicata stamattina ritiene “di poter condividere la prospettazione delle parti resistenti e delle controinteressate in ordine alla non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, sulla base delle ragioni di seguito sinteticamente riportate:

– il comunicato ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della stessa LNPB ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi” non ha inciso in maniera diretta – ma semmai in maniera meramente indiretta – sulla partecipazione a competizioni professionistiche, non avendo lo stesso attribuito alcun titolo sportivo né disposto alcuna retrocessione nella categoria inferiore, né ordinato alcuna esclusione, nella misura in cui ha semplicemente disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato di causa, in programma il 19 e il 26 maggio 2025, “a data da destinarsi”, sul presupposto della tutela dell’equa competizione e per salvaguardare la regolarità del Campionato;

– il gravato provvedimento del Presidente della LNPB esula da quelli tassativamente elencati all’art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1752 del 16 febbraio 2024 in attuazione dell’art.12 ter, secondo comma, del vigente Statuto del CONI, non rientrando detto atto tra quelli comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e tale, quindi, da esulare – come ritenuto dal Collegio di Garanzia, Prima Sezione – dalla competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle Controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche;

– anche a non voler ritenere esaustivo l’elenco degli atti richiamati nel citato art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, la nozione di chiusura contenuta nell’art. 12-ter dello Statuto del CONI nella parte in cui demanda alla sezione specializzata del Collegio di garanzia del CONI le “controversie….comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche…”, non è comunque idonea a contenere il provvedimento della Lega di rinvio della data di disputa delle gare di play out in quanto, come rilevato in precedenza, tale decisione non ha provocato l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione a quelle gare, bensì esattamente il contrario nel senso che è stata comunque preservata la sua partecipazione secondo il format della serie B approvato dalla FIGC;

– diversamente opinando, ogni decisione della Lega di individuazione di una data per lo svolgimento di una partita di campionato (sia che si tratta di un rinvio per i motivi più disparati o anche per altre ragioni) dovrebbe essere intesa come “incidente sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, il che sarebbe, oltre che irragionevole, contraria alla ratio stessa che ispira la speciale previsione di cui all’art. 218 del DL n. 34/2020 che, invero, si riferisce a tutte quelle ipotesi che incidono sull’iscrizione stessa (recte: sulla partecipazione) delle società calcistiche ai campionati professionistici di riferimento e non alle singole partite disputate durante l’anno che, come evidenziato, solo in via indiretta (in ragione cioè dei risultati raggiunti “sul campo”), hanno poi effetti sulla “partecipazione a competizioni professionistiche” ;

– non è, invero, un caso che la competenza ad adottare provvedimenti “in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche” è radicata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC, in capo al Consiglio federale della FIGC, tale per cui il Presidente della LNPB non è neppure astrattamente competente ad adottare un provvedimento di ammissione o esclusione dal Campionato di Serie B o “….comunque incidenti(e) sulla partecipazione a competizioni professionistiche…” nel senso sopra chiarito”.

Insomma, le già flebili speranze sembrano spegnersi, mentre andrà avanti il procedimento già incardinato dinanzi alla giustizia sportiva: il 1 agosto la Corte d’Appello Federale ha fissato l’udienza per la Salernitana dopo il respingimento del ricorso da parte del TFN, in quel caso con il club che aveva impugnato il comunicato con le date dei playout senza i nomi delle squadre. I tempi lì sono lunghissimi e se sarà tutto respinto, per arrivare al TAR significherà aspettare mesi, quindi a campionato già iniziato e dunque solo con ambizioni di risarcimento danni.

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