Poco più di una settimana dopo la decisione di far disputare la partita tra Udinese e Salernitana, arrivano le motivazioni che hanno spinto la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ad accogliere il ricorso presentato dal club granata. Il Giudice Sportivo aveva assegnato il 3-0 a tavolino e comminato un punto di penalizzazione alla Salernitana, accusata di non aver messo in campo tutti gli sforzi per partire in totale sicurezza verso Udine. Punto “smontato” dai legali tramite le interlocuzioni tenute via e-mail il 20 dicembre con l’ASL di Salerno e le modalità del trasferimento della squadra (prevista originariamente con volo di linea) “con conseguente infondatezza dell’interpretazione dei principi di cui all’art. 55 delle N.OI.F.. Allega, al riguardo, una diversa e più puntuale ricostruzione di tali fatti, corredandola di prove documentali”.
Udinese-Salernitana, le motivazioni della decisione
Nel comunicato, viene evidenziato come la Salernitana abbia fatto leva anche sulla comunicazione dell’Asl del 20 dicembre, alle 23.20, secondo cui veniva “esclusa la possibilità di effettuare la trasferta in “bolla” della squadra e, conseguentemente, è stata “giustificata” agli effetti sportivi la mancata presentazione della stessa dinanzi all’Arbitro per la disputa della partita del 21 dicembre 2021 ore 18.30″. Inoltre, “il Giudice Sportivo, al riguardo, ha omesso di considerare, come la reclamante deduce anche con la memoria integrativa ex art. 72, comma 2, C.G.S., che tale provvedimento interdittivo dell’Autorità sanitaria è intervenuto in un momento in cui, qualora la trasferta in “bolla” fosse stata invece consentita dalla ASL, la Salernitana sarebbe stata comunque in grado di raggiungere il luogo dell’incontro nel giorno e nell’ora stabiliti, essendosi nelle more prontamente e diligentemente attivata per disporre di un volo charter con partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre 2021 ed arrivo a Udine alle ore 11.10, nonché per effettuare prima dell’arrivo in albergo i tamponi al gruppo squadra, avvalendosi di strutture sanitarie in loco già preallertate. In dibattimento, la reclamante ha illustrato oralmente le proprie difese e concluso in conformità all’atto introduttivo. Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione”.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni, ha deciso di accogliere il reclamo in virtù della sussistenza della causa di “forza maggiore” che ha impedito alla compagine granata di partire. A tal proposito, “il Giudice Sportivo, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, a conclusione dell’analisi di merito a lui spettante, ha ritenuto che la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini ‘sportivi’, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire” e ciò in quanto non risulterebbe che la Salernitana “abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea, in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed. 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in ‘bolla’ e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività”.
Le valutazioni della Corte
Al riguardo, la Corte ha chiarito che “alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre 2021 n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà”.
Dunque, la Corte ha ritenuto valide le motivazioni della Salernitana in merito al riconoscimento della causa di forza maggiore. Questo perché “eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit.. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa autonoma di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato.
Inoltre la Corte ha tenuto conto anche degli elementi “fattuali ritenuti dal Giudice Sportivo sintomatici di una non perfetta diligenza nell’organizzazione della trasferta in bolla del gruppo squadra, alla luce della documentazione probatoria fornita dalla reclamante, non appaiano comunque idonei ad escludere, nel caso di specie, la esimente sportiva della forza maggiore invocata dalla Salernitana a seguito del provvedimento interdittivo adottato dalla ASL di Salerno alle ore 23.20 del 20 dicembre 2021. Ed invero, con riguardo alla rilevanza delle interlocuzioni tenute via e-mail dalla reclamante il giorno 20 dicembre 2021 con la ASL di Salerno, è sufficiente richiamare, agli effetti che qui interessano, le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nella decisione 7 gennaio 2021 n. 1, in ordine al valore ed al significato da attribuire a informazioni e chiarimenti resi in un tale concitato contesto”.
“Quanto, invece, alle modalità di trasferimento della squadra che, in effetti, era stato originariamente organizzato dalla Salernitana facendo ricorso ad un volo di linea, disattendendo l’indicazione del Protocollo FIGC al tempo vigente di “preferire” i voli charter, si tratta, in mancanza di una prescrizione federale in tal senso, di una scelta organizzativa al più censurabile sul piano dell’opportunità, comunque risalente ad un tempo antecedente al verificarsi dei primi casi di positività al Covid 19 all’interno del gruppo squadra e, in ogni caso, superata e resa irrilevante dal diligente e pronto reperimento, all’occorrenza, di un volo charter”.
La Salernitana, infatti, ha fornito prova documentale di aver bloccato il volo charter alle 16.33 del 20 dicembre, con partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre 2021 ed arrivo a Udine alle ore 11.10. Una soluzione che avrebbe consentito alla Salernitana di poter essere presente alla “Dacía Arena” in tempo utile per lo svolgimento all’orario prestabilito della gara.
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