La partita sul campo e quella societaria: riecco dopo 10 anni esatti un ritornello ormai noto negli ambienti del tifo salernitano. Mentre la squadra di Castori muove i primissimi passi in ritiro con un nucleo ben lontano da quello che affronterà il torneo di massima serie, è iniziato anche il lungo cammino che porterà alla cessione delle quote dal “Trust Salernitana 2021” ad un nuovo proprietario. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021, ma è già stata avviata la procedura di acquisizione delle offerte che arriveranno per rilevare la totalità del capitale sociale del club.
Radrizzani c’è, ma non è il solo
I due trustee, le società Melior e Widar, hanno fatto sapere che le offerte dovranno pervenire esclusivamente via pec. Hanno aperto alla ricezione di manifestazioni di interesse e ne sono giunte tante. Una prima scrematura è già stata fatta, con l’eliminazione di diverse figure poco raccomandabili. Restano in corsa altri, come Andrea Radrizzani, colui che più di tutti si è esposto nei giorni scorsi. Ora però è ripiombato nel silenzio totale. Un segno? Chissà. Non sarebbe il solo comunque. Anche altri gruppi imprenditoriali, di cui uno pare di provenienza capitolina, avrebbero le credenziali giuste e la loro manifestazione di interesse sarebbe sulla scrivania di Paolo Bertoli e Susanna Isgró, i rappresentanti dei due trustee. Che ora verificheranno il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a formulare una offerta di acquisto irrevocabile e – presumibilmente nel giro di un mesetto – arriveranno a finalizzare la cessione. Non saranno concesse esclusive nelle trattative, C’è bisogno di tempo per le verifiche del caso anche sull’altro fronte, perché chi deve comprare ha bisogni di vedere tante carte. Su tutte, il bilancio chiuso al 30 giugno che è ancora da approvare; nei prossimi giorni dovrebbero esserci comunque i numeri. Dal canto dei trustee, che fanno l’interesse della Salernitana, saranno fatti gli accertamenti del caso è solo dopo si andrà a trattare. Di offerte ufficiali non ne sono ancora giunte, con numeri e quindi dettagli: ad esempio, quanto si offre, come si paga ed eventuali tempi di dilazione. Anche perché la perizia da parte di un ente terzo per stimare il valore della Salernitana non è ancora conclusa. La prossima settimana potrebbe esserci un primo risultato, ma sarebbe comunque indicativo.
Quali sono i requisiti Figc?
I requisiti economici e di onorabilità necessari per acquisire partecipazioni societarie sono stati ribaditi dal Consiglio Federale del 5 novembre 2019 che ha rinnovato il testo del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico. In particolare si fa presente che l’acquisizione di quote societarie, ma anche l’assunzione di una posizione di controllo in un club, possono essere effettuate solo da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e solidità finanziaria.
In particolare è inserito un articolo che riguarda proprio le eventuali società neo-costituite a tal fine: “nel caso in cui le quote che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale, ovvero l’effettivo controllo di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche, siano acquisite da una società neo costituita, i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti che costituiscono la nuova società che acquisisce le quote della società sportiva professionistica”. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che costituiscono la nuova società e che intendano acquisire la suddetta partecipazione.
Per quanto riguarda l’onorabilità, il rinnovato articolo 3 pone cause ostative nei confronti dei soggetti che abbiano riportato le seguenti condanne penali:
- condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. C.p.p., per reati punti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;
2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.:
– 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989;
– 9 della legge n. 376/2000;
– 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;
3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni;
4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i delitti di cui:
– al precedente punto b);
– agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
– agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).
Niente ingresso in società professionistiche neppure per chi ha precedenti nel calcio con club esclusi o la cui affiliazione dalla FIGC è stata revocata:
B) Gli Acquirenti devono, inoltre, dichiarare:
– di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
– di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC.
Dal punto di vista della solidità finanziaria, gli Acquirenti dovranno depositare presso la F.I.G.C.:
A) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera o appartenente a Gruppo Bancario, con il quale intrattengano rapporti da almeno un anno, contenente l’attestazione che:
- gestiscono i rapporti finanziari con correttezza e nel rispetto della normativa e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
- è riconosciuto loro, sotto il profilo bancario, un adeguato merito creditizio;
- hanno sempre assolto i loro impegni con regolarità e puntualità;
- alla data dell’acquisizione delle quote della società sportiva professionistica sono in possesso di capacità finanziarie ed economiche tali da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, agli impegni delle attività imprenditoriali correlate, rappresentate
- i) dai costi medi sostenuti dalla società nelle ultime tre (3) stagioni sportive e nell’ambito della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione; ovvero in assenza delle condizioni di cui alla lettera i) che precede:
- dal costo medio sostenuto dalle società che militano nell’ambito della Lega di appartenenza della società sportiva al momento della acquisizione della partecipazione. Tale dato sarà comunicato dalla medesima Lega di appartenenza;
- non sono stati accertati fatti che abbiano ricondotto le risorse finanziarie impiegate ai fini dell’Acquisizione da fonti diverse dall’attività economico-sociale degli Acquirenti o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.
Con questi “paletti” economici e di onorabilità, la FIGC ha provato a filtrare i soggetti che si avvicinano al mondo del calcio, lasciando fuori chi non ha le carte in regola e finisce con il far perdere di credibilità ai tornei professionistici ed all’intero movimento.
Paolo
17/07/2021 at 23:26
Anche nei giorni precedenti all’approvazione del trust circolava la voce di una società di Roma interessata all’acquisizione. Vero nuovo acquirente ? Nuovo ?