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Salernitana vs Balata, Corte Appello Figc: “Equipollenza tra voto a distanza e in presenza”

La Corte d’Appello Federale ha stabilito che l’assemblea in videoconferenza è equipollente alle modalità in presenza, pubblicando in maniera molto esplicativa le motivazioni del respingimento del secondo ricorso della Salernitana in ambito federale contro la rielezione di Mauro Balata alla presidenza della Lega B (e sue modalità), avvenuto due settimane fa (clicca qui per leggere l’articolo). Molto probabilmente, il club granata si rivolgerà ora al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva. Come è noto, al centro della vicenda c’è soprattutto il voto da remoto, espresso a gennaio in videoconferenza, che il sodalizio campano aveva considerato illegittimo, insieme a un’altra serie di motivazioni, tra cui un presunto conflitto di interessi che avrebbe coinvolto lo stesso Balata nella convocazione dell’assemblea.

Tre i motivi su cui era costruito il reclamo della Salernitana (rea in primo grado di non aver notificato il primo atto a Balata) alla corte presieduta da Mario Luigi Torsello. Secondo la società di via Scavata Case Rosse, il Tribunale Federale in primo grado avrebbe dovuto esaminare preliminarmente l’atto a monte (la delibera assembleare del 23 dicembre 2020 con cui veniva convocata l’assemblea elettiva) e, successivamente concentrarsi sule delibere di approvazione dei risultati delle elezioni; sempre secondo la Salernitana, ci sarebbe stato un conflitto di interessi: avendo manifestato la volontà di ricandidarsi, Balata aveva convocato l’assemblea indicandone le modalità di svolgimento, “tenendo conto che il conflitto di interessi, che impone l’astensione dal compimento dell’atto, può essere anche solo potenziale”, senza rispettare il termine di venti giorni tra convocazione ed effettivo svolgimento della votazione.  Infine, il cavalluccio aveva contestato violazioni e false applicazioni dello statuto di Lega B, del verbale del Consiglio Federale del 3 dicembre, della Costituzione, e di un paio di DPCM. “Contrariamente a quanto ritenuto dal TFN le due modalità di svolgimento dell’assemblea – in presenza e da remoto – non potrebbero essere in alcun modo considerate equipollenti, visto che le diverse modalità incidono sulla manifestazione del voto e solamente il voto in presenza garantisce la pienezza e il libero dispiegarsi del principio democratico; in tal senso deporrebbe anche la clausola statutaria (punto 6.5 par. 2) per la quale l’assemblea in presenza è la regola e l’assemblea da remoto una ipotesi eccezionale, né la disciplina emergenziale può dirsi abbia invertito tale rapporto, non contenendo essa alcun divieto alla celebrazione in presenza fisica”, si legge nelle memorie della Salernitana.

La Corte d’Appello Federale ha così ribattuto: “L’esigenza di garantire il distanziamento fisico per evitare il propagarsi del contagio ha indotto a sperimentare e, poi, adottare regolarmente, modalità di svolgimento delle riunioni da remoto. Si è avvertita, allora, la necessità di procedere alla modifica degli statuti degli enti per aggiornarli a tale innovativa modalità di svolgimento delle riunioni assembleari. Tanto è accaduto anche nel caso della Lega Nazionale Professionisti B che, con delibera assunta il 22 aprile 2020, ha proceduto alla modifica dell’art. 6.5. del suo Statuto, prevedendo l’intervento da remoto degli aventi diritto in caso di convocazione in presenza e la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea. La reclamante sostiene che il collegamento da remoto sia previsto dal par. 2 dell’art. 6.5. e per il solo caso di impedimento del singolo partecipante, cui, in via di eccezione, sarebbe possibile intervenire da remoto. In realtà, nel par. 2 è considerata un’altra situazione di un avente diritto che non sia in condizioni di partecipare in presenza ad un’assemblea convocata con tale modalità; a questi è consentito di intervenire mediante video o teleconferenza. I due paragrafi hanno riguardo, dunque, a due situazioni diverse ed è il par. 4 che disciplina l’assemblea da remoto che è equipollente a quella che si svolge in presenza. La paventata lesione del principio democratico non dipende dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea (se così fosse non si potrebbe predicare, come fa il reclamante, un ricorso eccezionale all’assemblea da remoto, che sarebbe sempre inadatta a garantire un principio fondamentale della vita dell’ente), ma dalle modalità con le quali è acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti. È fatto notorio che le piattaforme informatiche mediante le quali sono svolte le assemblee da remoto consentono a tutti i partecipanti di manifestare le proprie opinioni e dichiarare il proprio voto senza limitazioni o condizionamenti (ed, anzi, anche in maniera più ordinata delle tradizionali assemblee in presenza) che possano incidere sulla manifestazione di volontà dei partecipanti; problemi potrebbero porsi, al più, per il caso di voto segreto, ma la Lega ha dato prova di far uso di un sistema di votazione elettronica in grado di garantire la segretezza del voto mediante la disgiunzione tra voto ed elettore e l’espressione della preferenza in maniera criptata con garanzia di integrità del dato predisposto”.

Poi, sul caso del presunto conflitto di interessi di Balata: “Lo Statuto della Lega (art. 6.5. par. 1) attribuisce al Presidente il potere di convocazione dell’assemblea; nel caso di specie l’assemblea risulta convocata con il Comunicato Ufficiale del 15 dicembre 2010 n. 88, contenente l’ordine del giorno e la specificazione delle modalità di svolgimento nel rispetto dei 20 giorni previsti tra convocazione e svolgimento dell’assemblea (fissata in prima convocazione per il 5 gennaio). La decisione assunta nell’assemblea del 23 dicembre 2020 non ha carattere “novativo”; non v’è stata una nuova determinazione sulla prossima convocazione dell’assemblea, né poteva esservi essendo l’assemblea priva di competenza al riguardo; il Presidente si è limitato ad informare i partecipanti delle ragioni che avevano indotto alla convocazione dell’assemblea da remoto e a raccoglierne opinioni: nel verbale, d’altronde, è riportato l’esito del dibattito (“14 si esprimevano a favore della modalità a distanza, 4 dichiaravano di preferire la modalità in presenza, e due società si dichiaravano indifferenti”) e non quello di un voto – che solo consente la formazione dell’atto collegiale produttivo di effetti esterni – sia pur in termini numerici tra quanti avevano dichiarato un’opinione favorevole, i contrari e coloro che s’erano detti indifferenti. Neppure ricorre il conflitto di interessi ipotizzato dalla reclamante come causa di astensione del Presidente e, quindi, per sua mancanza, di illegittimità dell’atto di convocazione. Il conflitto di interessi tra legale rappresentante dell’ente e l’ente stesso sussiste se l’atto posto in essere dal primo in nome e per conto dell’ente è in grado di realizzare, anche solo potenzialmente, effetti vantaggiosi (solamente o anche) nella sua sfera giuridica. Tale non è l’atto di convocazione dell’assemblea, che non produce alcun effetto giuridico nella sfera del legale rappresentante, ma dà solo avvio al procedimento che porta alla rinnovazione delle cariche sociali. La possibilità, poi, per il titolare di organo sociale di ricandidarsi nuovamente non è esclusa dalle clausole statutarie, e, d’altra parte, non è stata oggetto di contestazione”.

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