La Corte Sportiva d’Appello Federale ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui otto giorni fa ha respinto il ricorso del Venezia e ribadito la necessità di far giocare la partita dei lagunari all’Arechi contro la Salernitana, non disputata il 6 gennaio scorso a causa della quasi totalità di calciatori granata bloccati con il Covid o dall’Asl come contatti stretti. Da oggi in poi, il team arancioneroverde ha trenta giorni di tempo eventualmente per rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giudizio sportivo.
Le tappe
Nel dettaglio, la corte presieduta da Lorenzo Attolico ripercorre le tappe. Il 5 gennaio la Salernitana presentò in Lega istanza di rinvio, allegando una documentazione dell’Asl Salerno in base alla quale i componenti del gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo di isolamento per 10 giorni o di quarantena domiciliare, per 5 o 10 giorni con conseguente impossibilità di partecipare alla gara. Dopo la pronuncia del Giudice Sportivo del mese successivo, che proclamò la disputa della partita, il Venezia si era rivolto alla Corte Sportiva d’Appello, ricevendo però ancora torto dopo aver rilevato che “l’evento di forza maggiore addotto dalla Salernitana sarebbe stato prevedibile e le sue conseguenze potevano essere evitate e, in secondo luogo, perché la medesima resistente non aveva tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che le si offrivano per superare i limiti imposti dal provvedimento della ASL”. Il collegio difensivo del sodalizio granata (prof. Rino Sica, Francesco Fimmanò, Eduardo Chiacchio) si era costituito chiedendo il rigetto del reclamo in quanto “palesemente pretestuoso e persino temerario”.
I precedenti
La Corte ha preliminarmente ribadito che gli atti delle autorità locali, come l’Asl, costituiscono causa di forza maggiore, stando alla giurisprudenza anche della scorsa stagione sportiva. L’impossibilità di fornire la prestazione sportiva era dunque indipendente dalla volontà della Salernitana e dei suoi tesserati. Eventuali comportamenti non diligenti o una compartecipazione degli interessati all’adozione o mancata rimozione del provvedimento dell’Asl, al massimo, secondo la Corte potrebbero essere oggetto di approfondimenti della Procura Federale ma non essere rilevanti ai fini della decisione del Giudice Sportivo o della CSA: “Il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale (il Tar si pronunciò dopo il ricorso della Lega solo in un secondo momento, senza retroattività, nda) o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato”, si legge nel lungo documento.
Le accuse venete
Il Venezia, assistito dagli avvocati Daminato e Grassani, è passata all’esame specifico delle singole posizioni sanitarie dei componenti del gruppo squadra della Salernitana per affermare che quest’ultima ben avrebbe potuto approntare una formazione da mandare in campo contro il Venezia. Il club lagunare ha richiamato la regola 3 del gioco del calcio, che prevede il numero minimo di sette giocatori per partecipare ad una gara. Cosa che “risulta dettata in linea di principio per lo svolgimento regolare delle gare e nulla ha a che fare con le regole vigenti in presenza della pandemia, regole che servono a disciplinare una situazione di emergenza a cura della Lega di riferimento e che per definizione hanno prioritaria applicazione rispetto a quelle del gioco del calcio. Nel caso di specie, quindi, non sarà certo il numero di sette giocatori quello da tener presente al fine di verificare se la Salernitana fosse o meno in grado di partecipare alla gara con il Venezia”, la contro-osservazione della Corte. Peraltro gli unici sette giocatori sicuramente in grado di poter scendere in campo quel giorno erano tre portieri e quattro calciatori della squadra Primavera, compagine che, se schierata, avrebbe tra l’altro svilito ogni principio di sportività e di corretto svolgimento.
I dettagli
Nel dettaglio, quel giorno era attestata la positività di quattro calciatori, la quarantena domiciliare di altri 15 e l’indisponibilità di altri due, Aya (che aveva frattanto silenziosamente rescisso il contratto consensualmente l’1 dicembre 2021) e Strandberg (infortunato lungodegente dal 29 novembre), nonché quella di Lassana Coulibaly (impegnato in Coppa d’Africa), Kechrida (convocato con la Tunisia ma colpito pure lui da Covid con isolamento che sarebbe terminato proprio il 6 gennaio, con conseguente esame per l’idoneità all’attività sportiva l’8 gennaio), Kalombo (fuori lista) e Schiavone, negativizzatosi solo il 5 gennaio e rientrato a Salerno il giorno della gara per sottoporsi nei giorni successivi alla visita di idoneità sportiva. Potenzialmente disponibili erano Guerrieri, Ranieri e Obi perché la Salernitana avrebbe potuto sottoporli nuovamente a tampone il 4 gennaio 2022 e, se negativi, far loro eseguire prima della gara la visita di idoneità. Insomma, un’altra vittoria legale per la Salernitana che ora attenderà i prossimi passi del Venezia.
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