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Ricorso Salernitana, rese note le motivazioni della bocciatura

Il Tribunale Federale Nazionale ha reso note le motivazioni che hanno portato, lo scorso 19 giugno, al respingimento del ricorso della Salernitana, presentato contro la LNPB in merito al rinvio dei playout e la successiva riprogrammazione della sfida contro la Sampdoria, invece che contro il Frosinone. Adesso il pool legale della Bersagliera studierà il da farsi e, con molta probabilità, presenterà ricorso alla Corte d’Appello.

Per i giudici: “Il ricorso deve essere respinto. Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art.27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all’avvio dell’odierno procedimento, pendente – a quanto consta agli atti – omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza. Il Comunicato del 18 maggio 2025, di cui si è riportato il contenuto, fa invero chiaro e inequivoco riferimento alla comunicazione della Procura Federale di conclusione di indagini (quelle a carico della società Brescia Calcio Spa) relative a violazioni regolamentari, peraltro documentali, evidentemente idonee a incidere sulla classifica finale del Campionato di Serie B in quanto sanzionate con punti di penalizzazione in classifica. Il rinvio delle gare si è, dunque, atteggiato a mezzo al fine di permettere la conclusione di un procedimento disciplinare (definito con la decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025, pubblicata il 30 maggio 2025) il cui esito avrebbe (come ha) inevitabilmente pesato sulla classifica (invero riformulata dalla LNPB con posizionamento della US Salernitana al 16° posto e della UC Sampdoria al 17°). Parimenti coerente e congruo nelle motivazioni appare il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, che, fissando le nuove gare, ha conferito rinnovata certezza alla competizione. Il quadro non è punto contestabile, né ricorrono le riferite lesioni di interessi, che la Salernitana avrebbe patito in ragione dei Comunicati. Premessa la dubbia consistenza delle “lesioni”, invero non adeguatamente dimostrate da parte ricorrente, le stesse non sono riconducibili ai Comunicati, ma alle obiettive circostanze – esterne ai Comunicati stessi e altre dai contegni della Lega – di cui i medesimi CU danno puntualmente atto. Le domande di parte meritano, in definitiva, di essere respinte, anche in ragione del preminente interesse alla regolarità del Campionato, che i gravati Comunicati hanno, legittimamente e motivatamente, inteso preservare. L’assoluta novità delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento”.

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