Sono diversi i punti contestati dalla Figc alla Salernitana in merito al trust presentato nella tarda serata di venerdì 25 giugno come anticipato nella giornata di ieri (clicca qui per leggere l’articolo). La Salernitana avrà tempo fino alle 20 di sabato 3 luglio per aggiustare le cose. Ad inizio della prossima settimana sarà convocato un consiglio federale che avrà all’ordine del giorno proprio questa delicata situazione per un pronunciamento definitivo (si terrà tra lunedì 5 e mercoledì 7 luglio). Una sorta di porta semi-aperta, una deroga di qualche giorno per correggere il tiro e far trovare una quadra ai legali di Lotito e Mezzaroma. La Figc ha inviato un documento di sette pagine nel quale “prende atto” che il club granata ha deciso di “porre termine’ alle ‘situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria’ di cui al Comunicato Ufficiale n. 249/A non attraverso la cessione delle quote de quibus ma attraverso il ricorso ad un blind trust”. Viene però rilevato come “sia comunque indispensabile il rispetto di alcune condizioni che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo”. Ovvero, bisogna modificare diversi punti e rispettare le seguenti richieste:
- che il costituendo atto di trust sia effettivamente ‘blind’;
- che scopo del trust sia non solo l’affidamento fiduciario delle quote della Salernitana al trustee ma anche la sterilizzazione, “nell’immediatezza”, di “qualsivoglia, anche solo ipotizzabile, conflitto di interessi”;
- che, anteriormente alla disposizione delle quote in trust, la Salernitana sia “dotata di finanza propria ovvero linee di credito disponibili, adeguate alla gestione per il periodo necessario alla cessione”;
- che la Salernitana sia amministrata da “figura terza di garanzia, con capacità di gestione amministrativa, finanziaria, societaria”;
- che, ovviamente, venga reciso ogni legame con la S.S. Lazio S.p.A. (“Lazio”) e/o le disponenti;
- che il trust abbia una durata limitata nel tempo, rigorosamente determinata e non soggetta a proroghe.
La Figc inoltre ricorda che lo scorso 25 giugno la Salernitana ha trasmesso un atto costitutivo di trust, rispetto al quale preliminarmente la Federcalcio chiede di “confermare trattarsi di documento ufficiale, già rogato dal Notaio, considerato che esso reca ancora l’intestazione “II bozza Not””. All’esito di una attenta lettura dell’atto de quo si ritiene che il trust, così come da strutturato dalla Salernitana “non sia effettivamente ‘blind’ e che non realizzi le richiamate esigenze espresse da questa Federazione con la nota del 16 giugno innanzi richiamata, né che persegua, con quell’auspicato ed indispensabile massimo rigore, le finalità sulla cui base l’interlocuzione con la Federazione è stata avviata”.
In particolar modo sono state segnalate le seguenti correzioni da apportare:
- quanto all’atto istitutivo del trust
- a) la causa (e scopo) del trust (art. 6) non può limitarsi alla sola dismissione delle quote detenute dalle disponenti nella Salernitana ma deve comprendere, fin dal principio e medio tempore, la garanzia della soluzione ed insussistenza di qualsivoglia legame (economico, finanziario, societario, personale, etc.), diretto o indiretto, tra gli organi del trust e la Salernitana, da un lato, e le disponenti, la Lazio e/o soggetti a questa o alle disponenti riconducibili, dall’altro. La divisata dismissione, infatti, è condizione necessaria ma non sufficiente ad assicurare, sin da subito, l’insussistenza della condizione di fatto e diritto che altrimenti impedirebbe l’iscrizione della Salernitana al massimo campionato, come correttamente anche l’atto di trust riconosce alla sua premessa b);
Sulla durata del trust viene precisato che:
- il termine del 31 dicembre 2021 per la dismissione della totalità delle partecipazioni nella Salernitana è improrogabile (salva solo, in via eccezionale, l’ipotesi di differimento di 45gg. per consentire l’esecuzione di accordi vincolanti già perfezionati e non sottoposti a condizione);
- in mancanza dell’integrale dismissione delle partecipazioni nella Salernitana entro il precitato termine del 31 dicembre 2021, la Salernitana verrà immediatamente esclusa dal campionato di Serie A, stagione 2021-2022;
- eventuali contestazioni o ricorsi alla Camera Arbitrale (tanto più possibili in ragione di quanto si espone al punto c) che segue) non influiscano sull’operatività del termine finale per la cessione delle partecipazioni, non potendosi in alcun modo prevedere alcuna ultraattività del trust decorso il suo termine, né che disfunzioni o contrasti operativi all’interno del trust possano legittimare proroghe dello stesso;
La Federcalcio ha inoltre spiegato che “la composizione collegiale degli uffici del trustee e del guardiano, stabilendo peraltro un numero di componenti pari, pone strutturalmente il trust nelle condizioni di perenne potenziale deadlock, con riferimento alle ipotesi di divergenze tra i componenti di tali due organi del trust e quindi di impossibilità di funzionamento. Occorre individuare meccanismi che evitino il ricorso alla Camera Arbitrale ed in generale il superamento di ogni contrasto all’interno dell’ufficio del trustee e del guardiano, assicurando costantemente la costante e piena funzionalità del trust (ad es. prevedendo che in caso di contrasto di opinioni dei due trustee/guardiani sia uno solo dei due ad esprimere la decisione o il parere nonostante l’avviso contrario dell’altro componente); fermo sempre e comunque restando che eventuali ricorsi non potrebbero mai costituire motivo o giusta causa per una proroga del termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto sub 1 b)”
Chi deve gestire la Salernitana
In merito alla gestione del club, non viene segnalata alcuna “disposizione che assicuri, e documentazione che testimoni, la gestione della Salernitana su base stand-alone, senza cioè alcuna relazione con le disponenti e/o la Lazio. L’atto costitutivo, nella sua attuale versione, formula un generico riferimento al preteso “agevole accesso al credito” connesso ai proventi dei diritti televisivi che la Salernitana maturerebbe una volta che fosse accettata la sua iscrizione al campionato di serie A”
La bozza dell’atto di trust però non è stata allegata da alcuna documentazione contabile ed economica che certifichi la capacità della Salernitana di operare senza i precitati legami con la Lazio e/o le disponenti. A tal proposito, la Covisoc, all’uopo interpellata, ha manifestato, con la nota che si acclude, l’impossibilità di accertare l’indipendenza economica della Salernitana sulla base della documentazione prodotta. Il trusteee non deve adoperarsi al fine di verificare e garantire tale condizione e inoltre la Covisoc non pare tenere in debito conto il rischio che il precitato accesso al credito sia concretamente impossibile, a motivo della ‘provvisorietà’ della partecipazione della Salernitana (laddove cioè la dismissione non intervenisse nel termine) e delle difficoltà di considerare certi (e quindi ‘bancabili’) ricavi che verrebbero retroattivamente meno nell’ipotesi di esclusione ex post della squadra dal campionato di Serie A.
Un passaggio anche su Ugo Marchetti, il generale della Guardia di Finanza in pensione scelto da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma come amministratore unico del club. In tal senso, la Figc indica che i “requisiti di indipendenza rispetto alle disponenti” devono essere garantiti anche rispetto alla Lazio e che occorrerebbe precisare comunque che, nel caso di eventuali dimissioni, revoca o incapacità dell’amministratore unico designato, il trustee provveda a nominare – con le modalità di cui al punto sub 3 a) – un sostituto (senza veti espressi dai guardiani) che abbia medesime accertate caratteristiche di indipendenza e competenza.
Altro elemento analizzato dalla Federcalcio è quello relativo al fatto che una relazione di controllo può sussistere anche in ragione di meri “accordi di fornitura a lungo termine di fondamentale importanza o crediti concessi dai fornitori o dai clienti, combinati con legami strutturali”. Per questa ragione, in merito alle nomine degli organi di trust e dell’amministratore unico, la Salernitana ha indicato le persone fisiche chiamate a ricoprire l’ufficio di guardiano, nonché a dare atto della intervenuta nomina dell’amministratore unico della Salernitana. In tal senso “l’eccezionalità della situazione e la centralità di una effettiva e percepita terzietà degli organi del blind trust e dell’amministratore unico della Salernitana suggerisce meccanismi di nomina che rimettano tali scelte a, o comunque vedano il coinvolgimento nelle stesse di, istituzioni indiscutibilmente super partes, quali ad esempio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per l’individuazione delle persone fisiche facenti parte dei trustee che, in concreto, assumeranno i compiti dei trustee-persone giuridiche”.
In sintesi, occorre che ciascuna persona giuridica e fisica che rivesta un ufficio nel trust (incluse le persone fisiche individuate dalle persone giuridiche), nonché l’amministratore unico ed il direttore generale della Salernitana, sottoscriva idonee dichiarazioni di indipendenza dalle disponenti e dalla Lazio, nonché rispetto ad altre squadre iscritte al campionato di Serie A, impegnandosi ad informare la Federazione di ogni elemento che possa, anche solo in potenza, incidere in futuro su tale condizione (in tal caso, impegnandosi a rassegnare le immediate dimissioni dalla carica).
Inoltre è necessario individuare un principio per cui, in caso di inazione degli organi a ciò deputati, anche la scrivente Federazione possa farsi parte attiva per sollecitare ogni atto necessario o opportuno al perseguimento dello scopo del trust (inclusa la nomina di trustee/guardiani dimissionari). Quanto alla capacità del trust di operare, l’ufficio del trustee deve essere messo nelle condizioni di poter operare con indipendenza e quindi deve poter disporre di fondi che consentano di sostenere ogni prevedibile spesa (sia per quanto riguarda l’ufficio del guardiano, sia per eventuali ulteriori consulenti, periti etc.). Allo stato, la somma conferita nel fondo in trust non è sufficiente nemmeno a coprire il costo di tutti i componenti degli uffici del trust;
Altro punto è quello relativo alla dismissione delle quote. Per quanto concerne questo aspetto, bisogna precisare che il valutatore scelto dal trustee sia soggetto indipendente dai disponenti e/o dalla Lazio e dotato di comprovata competenza ed esperienza. Occorre meglio precisare i poteri del trustee nella conduzione delle negoziazioni, specificamente attribuendo al trustee il potere di ridurre il prezzo al fine di addivenire alla dismissione della società. È inoltre necessario inserire nella causa del trust che la vendita dell’intera partecipazione delle disponenti nella Salernitana può avvenire solo a soggetti privi di ogni collegamento, diretto o indiretto, con le disponenti e/o la Lazio e che il trustee, sotto la sua personalità, deve compiere ogni accertamento prima di perfezionare l’atto di cessione. E infine, sui flussi informativi, è necessario siano introdotte disposizioni coerenti con la natura ‘cieca’ del trust, che come detto era stata del resto così prevista nella Vostra nota del 15 giugno 2021.
Per questo motivo, è doveroso inserire nell’atto costitutivo previsioni che:
- facciano carico agli organi del trust di non rivelare informazioni relative al trust alle disponenti, salvo quanto strettamente necessario alla dismissione delle partecipazioni e/o a rendicontare alle disponenti, al termine di validità del trust, l’operato compiuto;
- autorizzino la Federazione ed i suoi organi ad accedere a) alla documentazione del trust e del fondo in trust, relazionandosi direttamente con trustee e guardiani e b) alla documentazione della Salernitana e/o della Lazio e delle disponenti che comprovi la discontinuità ed indipendenza di rapporti tra la Salernitana e le disponenti e/o la Lazio;
- vincolino il trustee a consegnare alla Federazione, con congruo anticipo rispetto al suo perfezionamento, ogni atto o documento relativo alla cessione della Salernitana, inclusa ogni informazione sui soggetti che abbiano manifestato interesse all’acquisto.
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