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Giudice Sportivo 28ma: Procura Federale deciderà su Spezia-Livorno, stangata per l’ex Busellato. Nessuna sanzione per i granata

Nessun provvedimento di rilievo per quanto concerne la Salernitana dopo la disputa della ventottesima giornata di campionato. Settimo giallo per Francesco Di Tacchio che non rischia alcunché in vista dei prossimi impegni dei granata. Il Cavalluccio rimane, tuttavia, con ben sei tesserati in diffida: Joseph Minala, Jean-Daniel Akpa Akpro, Lamin Jallow, Walter Lopez e Raffaele Pucino. Identica situazione in casa Livorno con Roberto Breda che non avrà problemi di sorta in tal senso.

Stangata per l’ex Busellato, squalificato per due giornate per “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose ed irrispettose” mentre su Spezia-Livorno il Giudice Sportivo “ritiene allo stato di non essere in grado di decidere, essendo necessario a tal fine un approfondimento della integrale vicenda oltre all’aspetto del mero tesseramento. In tal senso invia gli atti nella propria disponibilità alla Procura federale affinché quest’ultima svolga con la massima sollecitudine ogni più opportuno accertamento. Riservata ogni più opportuna decisione, anche in merito all’omologazione del risultato della gara in oggetto“.

Di seguito le altre sanzioni disciplinari del giudice sportivo:

Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO del 27 febbraio 2019
Il Giudice Sportivo,
ritiene allo stato di non essere in grado di decidere, essendo necessario a tal fine un approfondimento della integrale vicenda oltre all’aspetto del mero tesseramento. In tal senso invia gli atti nella propria disponibilità alla Procura federale affinché quest’ultima svolga con la massima sollecitudine ogni più opportuno accertamento. Riservata ogni più opportuna decisione, anche in merito all’omologazione del risultato della gara in oggetto.

a) SOCIETA’
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell’Arbitro al capitano della squadra.

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose ed irrispettose.
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, all’atto del provvedimento di ammonizione,
indirizzato all’Arbitro espressione insultante.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOCALON Riccardo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANCUSO Leonardo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TONALI Sandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SETTIMA SANZIONE
DI TACCHIO Francesco (Salernitana)

c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BRAGLIA Piero (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, uscendo d’area tecnica, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE
BENVENUTO Vincenzo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
PETRINI Stefano (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
VACCARIELLO Francesco (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
D’AMICO Tony (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 10° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE
GIGLI Stefano (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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