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Cosenza-Salernitana, pubblicate motivazioni: entro 30 giorni (possibile) ricorso al Coni

La Figc ha reso note le motivazioni riguardanti il ricorso del Cosenza alla Corte Sportiva D’Appello ritenuto inammissibile lo scorso 21 dicembre. La società rossoblù si era espressa contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva giudicato inammissibile la richiesta di annullamento dello 0-1 rimediato contro la Salernitana al San Vito Marulla (29 novembre scorso), invocando la ripetizione della gara. Il legale della società silana Cesare Di Cintio ora potrà studiare le motivazioni e entro trenta giorni dovrebbe presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. La Salernitana, dal canto suo, resta alla finestra e attende materialmente l’azione dei calabresi. Nel caso, potrà ovviamente presentarsi come parte controinteressata, assistita come sempre dall’avvocato Gian Michele Gentile. “A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento del risultato della gara e conseguentemente ordinare la ripetizione della gara stessa la ricorrente ha dedotto alcuni motivi, di cui il principale fondato sulla errata applicazione e interpretazione della regolamentazione sulla procedura prevista in tema di sostituzioni dei calciatori e sulla irregolarità della gara. In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Direttore di gara è incorso in un evidente errore tecnico in quanto non corrisponderebbe al vero il fatto che il Cosenza avrebbe effettuato al minuto 31 del secondo tempo solo due sostituzioni (Sacko al posto di Carretta; Bittante al posto di Petre), mentre la terza (Ba al posto di Bruccini) sarebbe avvenuta al minuto 32 del secondo tempo, ma tutte e te sarebbero avvenute contestualmente al minuto 31. Ne conseguirebbe l’errata ammonizione del calciatore Ba per essere entrato in campo senza la autorizzazione del Direttore di gara. Con la ulteriore conseguenza che la violazione regolamentare in cui sarebbe incorso il Direttore di gara avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara in quanto il calciatore Ba successivamente è stato espulso per una nuova ammonizione per fallo di gioco. Ciò che non sarebbe avvenuto se non fosse stata erroneamente comminata la prima ammonizione. A supporto della sua tesi la ricorrente ha richiesto la acquisizione delle riprese televisive relative alla gara. La Corte preliminarmente respinge la istanza di riunione dei ricorsi e di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara, in quanto la fattispecie oggetto del presente reclamo non rientra nei casi previsti dall’ordinamento federale per l’uso del mezzo audiovisivo. Nel merito ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro in applicazione dell’art.65 lettera b) del C.G.S”, si legge nel documento.

Diciassette giorni fa sono stati respinti anche il ricorso contro la squalifica di Ba e l’ammenda di 5000 euro, di seguito le motivazioni: “A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ammenda comminata e, in subordine, la riduzione della sanzione, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Direttore di gara è incorso in un evidente errore tecnico in quanto non corrisponderebbe al vero il fatto che il Cosenza avrebbe effettuato le sostituzioni superando il numero massimo di interruzioni di giuoco previste. Infatti avrebbe effettuato la prima al minuto 17 del secondo tempo relativa ad un giocatore (Corsi al posto di Vera), la seconda al minuto 31 del secondo tempo relativa a tre giocatori (Sacko al posto di Carretta; Bittante al posto di Petre e Ba al posto di Bruccini) e la terza al minuto 40 del secondo tempo relativa a un giocatore (Kone al posto di Bahlouli). Ciò contrariamente a quanto sostenuto dall’arbitro che invece ha considerato avvenuta al minuto 32 del secondo tempo e non al minuto 31 la sostituzione del calciatore Bruccini con il calciatore Ba. La Corte preliminarmente respinge la istanza di riunione dei ricorsi e quella di acquisizione delle immagini televisive relative alla gara, in quanto la fattispecie oggetto del presente reclamo non rientra nei casi previsti dall’ordinamento federale per l’uso del mezzo audiovisivo. Nel merito ritiene il ricorso infondato in quanto la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, confermato anche dal supplemento fornito dal IV Ufficiale in tal senso sollecitato dal Giudice Sportivo. Infatti, nel referto emergono con evidenza tutti i momenti ed i soggetti interessati dalle sostituzioni, con riferimenti precisi in ordine al tempo in cui queste hanno avuto luogo”.

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