Il Cosenza chiede che il match con la Salernitana venga ridisputato. È questo, in estrema sintesi, il contenuto del Ricorso Ex. Art. 67 comma 2 C.G.S. predisposto ieri a Bergamo dall’avvocato Cesare Di Cintio e consegnato alla Lega B.
Il legale del club calabrese fa leva sull’errore tecnico che ha prodotto la prima ammonizione di Ba, subentrato, mentre a dover essere sanzionato doveva essere secondo i calabresi Bruccini, l’elemento sostituito che ha tardato l’uscita dal campo, lasciando per qualche secondo i rossoblu in 12 sul rettangolo di gioco. Oltre al referto arbitrale, Di Cintio chiede di poter accedere ad un supplemento di rapporto ed ai famosi “bigliettini” che vengono compilati a bordo campo e con cui si procede a comunicare le sostituzioni al Quarto Uomo. Per potersi configuare infatti l’errore tecnico, propedeutico ad un accoglimento del ricorso cosentino, bisogna dimostrare che le tre sostituzioni contemporanee siano state autorizzate dal Direttore di Gara. Il passaggio successivo potrebbe essere poi la richiesta di ripetizione dell’intera partita, con conseguente cancellazione dello 0-1 firmato Tutino e maturato sul campo.
Nelle 10 pagine di ricorso, viene innanzitutto ricostruito il “fattaccio” avvenuto al minuto 75 nella versione del club rossoblu: “Le 3 sostituzioni decise dal tecnico calabrese prevedevano l’ingresso dei calciatori Ishan Sacko n.11, Adrian Petre n.9 e Abou Ba n.17 al posto rispettivamente dei Mirko Carretta n.10, Luca Bittante n.27 e Mirko Bruccini n.21. Il quarto ufficiale, responsabile a soprintendere il momento in cui vengono effettuate le sostituzioni dei giocatori unitamente al Direttore di Gara sig. Dionisi, concedeva l’autorizzazione a tutti e 3 i calciatori di riserva di entrare, consentendo la prosecuzione del gioco. Senonchè dopo soli 24 secondi dalle predette sostituzioni, il Direttore di gara si rendeva conto che in campo vi erano 12 giocatori del Cosenza alla luce del fatto che il calciatore Bruccini (sostituito dal calciatore Ba) si trovava ancora in campo collocato nel lato opposto rispetto ove veniva esposto il tabellone luminoso. In seguito a tale circostanza, del tutto inspiegabilmente, il Direttore di Gara Sig. Dionisi, dopo aver condotto all’uscita del campo il giocatore Bruccini, si dirigeva verso il calciatore Abou Ba e lo sanzionava con l’ammonizione (la prima). […] L’origine del presente giudizio, con tutta evidenza, si basa sulla presenza di un grave “errore tecnico” commesso dal Direttore di Gara e dal quarto ufficiale, che ha necessariamente influito sul regolare svolgimento della gara Cosenza-Salernitana che oggi si chiede venga ridisputata. I fatti che hanno caratterizzato il caso in questione, a partire dal 75’ di gioco, se ripercorsi in sequenza con estrema attenzione, sono da ritenersi del tutto rilevanti al fine del riconoscimento dell’errore tecnico commesso dalla terna arbitrale che ha condizionato il regolare svolgimento della gara. […]“
Il Cosenza ha allegato al ricorso anche alcuni fotogrammi che testimonierebbero, secondo il suo legale, l’autorizzazione della terna ai tre calciatori di riserva a entrare (“Se non fosse stata concessa la summenzionata autorizzazione da parte della terna arbitrale, i calciatori non avrebbero potuto fare il loro ingresso in campo e ancor prima, non avrebbero neanche potuto sostare sulla linea di bordo campo con la sola divisa di gioco ufficiale al pari dei propri compagni titolari”). Insomma, per l’avvocato Di Cintio – che fa leva sulla regola 3 del regolamento IFAB (“La sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento colui che ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco”) – si sarebbe verificato un “errore tecnico che oltre ad aver condizionato inevitabilmente la posizione del giocatore Ba (che si è trovato costretto a prendere parte alla gara con un’ammonizione nei suoi confronti) ha inciso sulla regolarità dell’incontro. Il fallo di gioco successivamente commesso dallo stesso Ba, che ha comportato la seconda ammonizione, non è affatto contestato”. Il Cosenza sostiene che ad essere ammonito avrebbe dovuto essere Bruccini (ma era già ammonito anch’egli e i silani sottintendono un giallo… a sostituzione già effettuata, dunque non compromettente per la parità numerica in campo).
Il Cosenza conclude chiedendo l’accesso agli atti di gara e l’annullamento del risultato con annessa ripetizione della partita, appellandosi all’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, “che al Comma 5 stabilisce espressamente che quando si siano verificati nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso gli organi di giustizia sportiva possono:
- a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salvo altra sanzione disciplinare
- b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara
- c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare
- d) quando ricorrono circostanza di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione“.
Crescenzo Maresca
03/12/2020 at 11:19
Credo che l’avvocato sia in confusione la sostituzione si concretizza quando un giocatore ESCE dal campo e subentra il sostituto, NON QUANDO ENTRA per poi attendere l’uscita dal campo di un altro. Se un giocatore non ESCE non c’è sostituzione Bruccini non è uscito Ba non poteva entrare.