Non ci sono ancora stati scossoni, solo il Palermo non si è riuscito a iscrivere al campionato di B ma tutto sommato sembra un’estate tranquilla. Ma i tribunali lavorano sempre e il calcio si gioca ormai sempre più dietro le scrivanie. E allora è sempre ricorso. Il Collegio di Garanzia ne ha ricevuto uno da Chievo ed Empoli, che citano la Lega B per averle obbligate “al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”. Così si legge sul comunicato ufficiale apparso sul sito del Collegio. Che poi chiarisce le richieste delle due società: illegittimità della pretesa della Lega B e quindi di annullamento immediato delle relative deliberazioni. Ora toccherà all’organo del Coni prendere la parola, in un’estate sicuramente più tranquilla ma comunque sempre in movimento.
Questo il comunicato integrale: “Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti.
Le società ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:
- della illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B;
- di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle Società ricorrenti”.