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Caso Radunovic-Ribéry: respinto ricorso del cagliaritano, dovrà pagare multa

La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc, presieduta nell’occasione dal vicepresidente Umberto Maiello, ha respinto il ricorso presentato lo scorso 11 maggio dal portiere del Cagliari ed ex granata, Boris Radunovic, che aveva chiesto di rideterminare la sanzione inflitta ai suoi danni dopo la rissa all’Arechi durante Salernitana-Cagliari. Il giudice sportivo lo aveva squalificato per un turno (clicca qui per leggere), comminandogli una multa di 5mila euro, al pari anche del granata Ribery. Entrambi erano stati espulsi. Il portiere chiedeva quantomeno l’eliminazione della sanzione pecuniaria. Il francese invece ha accettato di buon grado la decisione, senza presentare ricorso.

Il reclamo

Radunovic era stato punito “per essere, al 24° del secondo tempo, abbandonando la propria panchina, e dirigendosi verso la panchina avversaria, venuto ripetutamente a contatto con un avversario, provocando tensione tra i componenti delle due panchine”. A sua discolpa, l’estremo difensore rossoblù aveva rappresentato, tramite il proprio legale, “che quella in questione fosse una partita particolarmente sentita dalle due squadre in campo e dalle tifoserie, in quanto rappresentava uno scontro diretto per la salvezza”. Nell’appello proposto, Radunovic lamentava di essere stato punito con le stesse modalità di Ribery, evidenziando come “l’esultanza dei giocatori della società campana dopo il gol del vantaggio, proprio per la delicata zona dì campo in cui i giocatori della Salernitana si sono accalcati (lato sinistro, e quindi esterno rispetto al centro del campo, della panchina del Cagliari) avrebbe fatto sì che il gruppo esultante venisse a contatto con i calciatori di riserva del Cagliari, in particolare con uno dì essi che veniva urtato dal calciatore della Salernitana Frank Ribery, giunto sin lì di corsa dalla propria panchina, motivo per il quale veniva espulso. La presenza dei giocatori campani intenti a festeggiare nei pressi della panchina del Cagliari Calcio e l’aggressione subita da un giocatore rossoblù generava tensione fra alcuni giocatori dei due club, nel cui ambito egli si sarebbe avvicinato al gruppo per sedare il parapiglia, venendo peraltro espulso dal Direttore di Gara assieme al calciatore Ribery, il quale, pur essendosi diretto — asseritamente a differenza del reclamante — dinanzi alla panchina della squadra avversaria con fare offensivo, minaccioso e violento, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per una giornata effettiva di gara ed un’ammenda di Euro 5,000,00, cioè con sanzione identica a quella riportata e odiernamente avversata dal reclamante”.

A giudizio del legale di Radunovic il giudice sportivo avrebbe deciso in base alla definizione “del presupposto errato che il reclamante si sia diretto verso la panchina avversaria, circostanza non espressamente menzionata nel referto arbitrale bensì soltanto quanto al calciatore avversario Ribery” e avrebbe equiparato il comportamento del suo assistito a quello di FR7 che, sempre secondo Radunovic, si sarebbe reso protagonista di un comportamento ben più grave “abbandonando la panchina per circa 30 metri e dirigendosi nei pressi della panchina avversaria, mentre dal rapporto arbitrale il reclamante risulta aver percorso circa 10 metri, senza menzione espressa dell’essersi diretto nei pressi della panchina avversaria”. Infine, nel ricorso il portiere evidenzia come nelle 117 presenze da professionista abbia mantenuto la “fedina penale” pulita.

La decisione

Niente da fare, però, per il giocatore isolano che dovrà pagare la multa. La Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo: “La differenza di metri percorsi (10 piuttosto che 30) o la mancata menzione dell’essersi diretto nei pressi della panchina avversaria sono aspetti che non valgono a far venire meno la gravità del nucleo sostanziale dei fatti, rappresentato dall’aver abbandonato la propria panchina, spintonandosi ripetutamente con due mani con un avversario, così innescando tensione tra i componenti delle due panchine. Quanto all’attenuante invocata ex art. 13, comma 1, lett. A CGS, indicata nell’asserito intento di difendere un compagno destinatario di un’aggressione fisica avversaria e di sedare gli animi, trattasi di aspetti che invero non emergono dal rapporto arbitrale che, attestando che il reclamante si è spintonato ripetutamente con due mani con un avversario, così innescando tensione tra i componenti delle due panchine, depone in vero nel senso contrario all’intento difensivo e pacificatorio invocato dal reclamante. Quanto all’attenuante indicata nell’assenza di precedenti disciplinari, anche questa non pare elemento in sé solo idoneo a far venire meno la gravità del comportamento per cui il reclamante è stato sanzionato”.

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