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Giudice sportivo andata playout: nessuno squalificato, Cosmi graziato dalla prova tv

Nessun espulso nella sfida di ieri tra Salernitana e Venezia, di conseguenza nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo che ha anche deciso di non sanzionare Serse Cosmi. Il Procuratore federale ha inviato una segnalazione sulla condotta del tecnico, reo di aver pronunciato espressioni blasfeme al minuto 60. Il Giudice Sportivo ha deliberato di non sanzionare poiché “le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza”. Nessun provvedimento anche nei confronti della Salernitana per i fumogeni accesi in Curva Sud, non solo l’ammonizione, ma anche un’ammenda di 1500 euro per il giocatore ospite Lombardi per una simulazione nella ripresa.

Di seguito tutte le decisioni:

Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.37 odierne) in merito alla condotta dell’allenatore Serse Cosmi (Soc. Venezia) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 16° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte dell’allenatore Cosmi;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare l’allenatore Serse Cosmi (Soc. Venezia) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso dei play-out andata ritorno sostenitori delle Società Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BRUSCAGIN Matteo (Venezia)
ODJER Moses (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
LOMBARDI Cristiano (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) DIRIGENTI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SERVI Alessandro (Venezia): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, dopo la segnature di una rete da parte della propria squadra, esultato provocatoriamente verso la panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

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