Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza definitiva, ha respinto il ricorso in appello (n. 4727/2025) presentato da Matarrese S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Consorzio Stabile ITM, Castaldo S.p.A., Gualini S.p.A. e Henoto S.p.A., contro l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), la Regione Campania e il Comune di Salerno. L’appello chiedeva la riforma della sentenza del TAR Campania – Sezione di Salerno (n. 1011/2025), che aveva già rigettato in primo grado l’impugnazione dell’aggiudicazione del maxi appalto per l’Accordo Quadro relativo alla riqualificazione dello stadio Arechi e dell’impianto Volpe, un progetto strategico per la città di Salerno.
Il contenzioso
Matarrese S.p.A. contestava la Determina n. 10 del 30 gennaio 2025 con cui ARUS aveva affidato i lavori al costituendo RTI guidato dal Consorzio Stabile Energos, lamentando presunte violazioni di legge e del disciplinare di gara. La società pugliese chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e il subentro nella gestione del contratto. Energos, difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Bifolco, si era costituita in giudizio sostenendo la piena legittimità della procedura e, a sua volta, aveva presentato un ricorso incidentale contro l’ammissione alla gara del RTI Matarrese.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Nell’udienza pubblica del 25 settembre 2025, relatore il Consigliere Roberto Michele Palmieri, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondati tutti i motivi di appello presentati da Matarrese.
Tra i punti più rilevanti affrontati nella decisione:
Contratto di avvalimento: ritenuto valido e sufficientemente determinato, poiché collegato in modo chiaro ai requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara.
Costo della manodopera: nessuna modifica illegittima dell’offerta economica, ma semplici chiarimenti nell’ambito della verifica di congruità.
Divieto di avvalimento: il Consiglio ha ribadito che la normativa consente il ricorso a imprese ausiliarie, purché la prestazione sia effettivamente svolta dal concorrente, coerentemente con il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.
Clausola di tracciabilità: non applicabile al contratto di avvalimento, che non rientra nella categoria dei subappalti o subcontratti previsti dalla legge.
Requisiti professionali del gruppo di lavoro: correttamente rispettati, anche in caso di sostituzione di singoli professionisti prima dell’aggiudicazione definitiva.
La decisione finale
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello principale di Matarrese S.p.A. e dichiarato improcedibile quello incidentale proposto da Energos, condannando la società appellante al pagamento delle spese processuali — 5.000 euro per ciascuna parte resistente. La sentenza, firmata dal Presidente Francesco Caringella, conferma in via definitiva la validità dell’aggiudicazione del maxi appalto gestito da ARUS per la modernizzazione degli impianti sportivi cittadini.
Un passaggio cruciale per il futuro dell’Arechi
La decisione chiude una fase di incertezza amministrativa che aveva rallentato l’avvio del progetto. Con il via libera definitivo del Consiglio di Stato, il Consorzio Stabile Energos potrà ora procedere con le operazioni previste dall’accordo quadro, che comprendono interventi strutturali, impiantistici e di riqualificazione architettonica sia allo stadio Arechi — casa della Salernitana — sia all’impianto Volpe, destinato alle attività giovanili e al potenziamento delle infrastrutture sportive cittadine.