
Il TAR del Lazio ha reputato inammissibile il ricorso della Salernitana. Questo è il verdetto della sezione prima ter del TAR del Lazio che questa mattina ha pubblicato la sentenza riguardo le richieste avanzate dal club granata. La Salernitana aveva chiesto l’annullamento del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con cui la Lega aveva sospeso a data da destinarsi i playout e in subordine l’allargamento del torneo cadetto a 21 squadre, con conseguente riammissione, dopo la retrocessione a seguito dello spareggio perso contro la Sampdoria.
Dalla sentenza del Tar si legge che “1. Con ricorso notificato e depositato il 25 giugno 2025 la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (di seguito, “Salernitana”) ha impugnato dinanzi a questo Tar, ai sensi dell’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, i seguenti atti: i) la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Coni Prot. n. 620/2025, ii) il decreto di assegnazione alla Sez. I del Collegio di Garanzia dello Sport Prot. n. 552/2025 del 21 maggio 2025, iii) il Regolamento di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, laddove interpretato nel senso di individuare con elencazione tassativa gli atti impugnabili dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, nonché, per il conseguente annullamento de: iv) il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito, “LNPB”) n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi”; v) la nota LNPB prot. n. 888 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della Lega ha riscontrato la diffida trasmessa dalla ricorrente in pari data, oltre ad ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti.
2. In fatto parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:
– con il comunicato ufficiale n. 208 del 14 maggio 2025, la LNPB ha pubblicato la classifica finale del campionato di Serie BKT 2024/2025, ove la società ricorrente si è classificata alla posizione n. 17, ovvero in posizione utile per disputare le gare di play-out valide per il mantenimento della categoria, contro la Società sportiva classificatasi alla posizione n. 16, ovvero il Frosinone;
– con il comunicato ufficiale n. 209 dello stesso 14 maggio 2025, la LNPB ha programmato le gare di play-out fissando la gara di andata per lunedì 19 maggio 2025 (Salernitana-Frosinone) e la gara di ritorno per lunedì 26 maggio 2025 (Frosinone-Salernitana);
– in data 18 maggio 2025, giorno precedente al match, la ricorrente ha appreso dal comunicato C.U. n. 211 pubblicato sul sito della LNPB, il rinvio disposto dal Presidente della LNPB delle gare di play-out in programma il 19 e 26 maggio 2025, come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, “a data da destinarsi”. Ciò sulla scorta della comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura federale, passibile di incidere sulla classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare de quo;
– lo stesso 18 maggio 2025 la ricorrente ha inviato alla LNPB una nota con cui si chiedeva l’immediata revoca del citato comunicato ufficiale, cui la predetta LNPB ha replicato in pari data con nota prot. n. 888/2025;
– con ricorso notificato in data 21 maggio 2025, parte ricorrente ha impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI il Comunicato Ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025 con il quale era stato disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi”. In particolare, la Salernitana ha chiesto che tale controversia fosse decisa dalla Sezione di cui all’art. 12 ter dello Statuto Coni in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche;
– con decreto prot. 552 del 21 maggio 2025, il Presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha assegnato la controversia di cui al ricorso in epigrafe alla Prima Sezione dello stesso Collegio di Garanzia;
– con dispositivo pubblicato il 10 giugno 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento/revoca del citato Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025.
3. Avverso gli atti gravati, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
I. Error in iudicando ed error in procedendo del decreto di assegnazione e della decisione impugnata. Violazione dell’art. 25 Cost. ed incompetenza assoluta. Sulla competenza della sezione specializzata di cui all’art. 12-ter dello statuto CONI. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo e sulla competenza di codesto Tar. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
II. Sulla riconducibilità dell’atto impugnato a quelli «comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».
III. Error in iudicando ed error in procedendo del dispositivo. Violazione dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.l. n. 75 del 2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto. Sviamento. Error in iudicando ed error in procedendo del dispositivo. Sulla violazione del principio tempus regit actum. Sulla manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Sull’alterazione del regolare svolgimento della competizione.
4. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, la Salernitana ha chiesto a questo Tribunale di voler condannare la LNPB a consentire lo svolgimento del match di play-out come originariamente programmato, o comunque a reintegrare la Salernitana nell’organico del prossimo Campionato di Serie B, nonché, in subordine, a voler accertare e dichiarare l’inefficacia della gravata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. In subordine, la ricorrente ha chiesto che la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sia dichiarata inefficace, in quanto l’erronea assegnazione alla Prima Sezione avrebbe determinato il venire meno del meccanismo del silenzio-rigetto previsto dal DL n. 220/2003 e dal DL n. 34/2020. Ove così non fosse, ha chiesto che si riconosca l’errore scusabile per non essere stato il ricorso proposto entro il termine di 15 giorni da quando sarebbe maturato il silenzio-rigetto.
5. Il 26 giugno 2025, si sono costituite in giudizio la LNPB e la FIGC, per resistere al ricorso.
6. Il 27 giugno 2025, la società Frosinone Calcio S.r.l. ha depositato una memoria di costituzione.
7. In data 2 luglio 2025, il Comune di Salerno ha depositato, quale parte non costituita, istanza di accesso al fascicolo telematico.
8. Con memoria depositata il 4 luglio 2025, la società Frosinone Calcio ha aggiunto, sul piano fattuale, che il 29 maggio 2025 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC ha sanzionato il Brescia Calcio S.p.a. con la penalizzazione di 4 punti in classifica nel campionato 2024-2025, oltre a ulteriori 4 da scontare nel la stagione sportiva 2025-2026, sanzione divenuta definitiva non avendo il Brescia impugnato il provvedimento in appello; con C.U. n. 225 dell’11 giugno 2025, la LNPB pubblicava la classifica finale del Campionato di serie B; il 15 giugno 2025 e il 22 giugno 2025 si è disputato il turno di c.d. play-out tra U.C. Sampdoria e la Salernitana, all’esito del quale quest’ultima è stata retrocessa nel Campionato di serie C, stagione sportiva 2025-2026; con ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Salernitana ha poi impugnato i comunicati n. 211/2025 e n. 224/2025, ricorso rigettato con motivazioni del 30 giugno 2025.
9. In punto di diritto, la società Frosinone Calcio ha eccepito in via preliminare la non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020. In secondo luogo, ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del silenzio rigetto del Collegio di Garanzia nel termine di 15 giorni “dalla scadenza del termine relativo”, quindi entro il 19 giugno 2025, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” (p. 20 e ss. della memoria).
10. Con memoria depositata in pari data, anche la LNPB, ricostruito sinteticamente il quadro fattuale della controversia, ha eccepito la non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, oltre che l’inammissibilità del gravame per violazione (tra l’altro) della c.d. pregiudiziale sportiva, oltre che la sua infondatezza.
11. Lo stesso 4 luglio 2025, il Comune di Salerno ha depositato in giudizio atto di intervento ad adiuvandum.
12. Con memoria depositata in data 5 luglio 2025, la FIGC, dopo un’articolata ricostruzione dei fatti, ha eccepito l’erronea riconduzione del ricorso nel rito di cui all’art. 218 del DL 34/2020, oltre che l’inammissibilità dello stesso per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva (p. 15 e ss. della memoria); nel merito, ha poi replicato alle singole censure di parte ricorrente, deducendo l’infondatezza.
13. In data 7 luglio 2025, la stessa FIGC, dopo aver prodotto in giudizio il 3 luglio 2025 la decisione n. 59/2025 del Collegio di Garanzia del Coni recante le motivazioni relative alla decisione del 10 giugno 2025 (Prot. n. 620/2025) impugnata in questa sede, ha depositato anche copia del reclamo proposto dalla Salernitana, in data 4 luglio 2025, innanzi alla Corte Federale d’Appello della FIGC, avverso la citata decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 0246/TFNSD – 2024-2025 del 30 giugno 2025.
14. In data 8 luglio 2025, ha depositato memoria di costituzione in giudizio la U.C. Sampdoria S.p.a.
15. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 (fissata secondo il rito dell’art. 218 del DL n. 34/2020), si è svolta un’ampia discussione delle parti costituite, incentrata in particolare sull’oggetto della controversia (se rientrasse o meno tra le questioni riguardanti l’ammissione, l’esclusione o, comunque, la partecipazione alle competizione professionistiche) e, di conseguenza, sul rito processuale da applicare alla fattispecie in esame; al termine della discussione, il Collegio, ravvisata comunque l’esigenza di una definizione immediata della controversia, ha chiesto alle parti, nel caso in cui avesse ritenuto non applicabile il rito speciale di cui al citato art. 218 del DL n. 34/2020 bensì quello “ordinario” previsto dall’art. 119 cod. proc. amm., se intendessero a tali fini rinunciare a tutti i termini a difesa previsti dalla disposizione da ultimo citata, al fine di poter comunque introitare la causa per una sollecita definizione nel merito; al riguardo, tutte le parti costituite e presenti hanno dichiarato espressamente, a verbale, di rinunciare ai termini a difesa previsti dal citato art. 119, comma 2, cod. proc.amm.
Poste tali precisazioni, alla predetta udienza dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
16. Ciò premesso dal punto di vista del fatto, il Collegio, con riferimento al profilo del rito processuale applicabile alla controversia, ha quindi adottato, in via preliminare, un provvedimento (ordinanza) che definisse tale profilo; ed invero, con ordinanza n. 13555 del 10 luglio 2025 (il cui contenuto si richiama integralmente in questa sede), la Sezione – nel condividere la prospettazione delle parti resistenti e delle controinteressate in ordine alla non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020 – ha, da un lato, ritenuto che l’oggetto della controversia non rientrasse tra quelle riguardanti l’ammissione, l’esclusione o, comunque, la partecipazione alle competizione professionistiche di cui all’art. 12 ter dello Statuto Coni e, dall’altro, ha conseguentemente disposto la conversione del rito da quello di cui al più volte citato art. 218 del DL n. 34/2020 a quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., concludendo, come prospettato alle parti in sede di discussione orale, che con “separato provvedimento, si procederà comunque alla definizione del merito della controversia, avendo tutte le parti – costituite e presenti – rinunciato a verbale ai termini processuali posti a garanzia del contraddittorio di cui al citato art. 119, comma 2, cod. proc. amm.”.
17. Ciò posto dal punto di vista processuale, rimane ora da definire il giudizio con il preannunciato provvedimento definitivo (sentenza), come indicato nella predetta ordinanza n. 13555/2025; per far ciò, il Collegio deve principiare dall’esame delle (ulteriori) eccezioni sollevate dalle parti resistenti e dalle società controinteressate (peraltro, in larga parte coincidenti).
18. Al riguardo, ritiene il Collegio che l’eccezione relativa alla violazione da parte della Salernitana della c.d. pregiudiziale sportiva sia fondata e vada, pertanto, accolta.
19. Sul punto, va anzitutto osservato che, con il sintagma “pregiudiziale sportiva”, ci si riferisce ad una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport. La pregiudiziale – come noto – è sancita dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, il quale stabilisce che, solo dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, è possibile adire il giudice amministrativo per controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2. Non sancisce, quindi, una preclusione assoluta ad adire la magistratura statale, ma, piuttosto, una preclusione solo relativa, consistente nel previo e necessario esaurimento dell’iter della giustizia sportiva.
20. Nel caso di specie, la Salernitana ha impugnato il dispositivo n. 620/2025 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (integrato con le motivazioni di cui alla decisione n.59/2025, non gravata in questa sede), ii) il decreto di assegnazione del ricorso alla Sez. I del Collegio di Garanzia dello Sport Prot. n. 552/2025 del 21 maggio 2025, iii) il Regolamento di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, laddove interpretato nel senso di individuare con elencazione tassativa gli atti impugnabili dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, iv) il comunicato ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della LNPB ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi”; v) la nota LNPB prot. n. 888 del 18 maggio 2025.
21. Ebbene, osserva il Collegio che il comunicato ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025, oggetto del presente gravame, è stato impugnato direttamente dinanzi al Collegio di Garanzia, che lo ha dichiarato inammissibile con il dispositivo oggetto del presente gravame.
22. Nel non sottoporre le proprie censure primariamente dinanzi agli organi della giustizia federale (in primis, il Tribunale Federale nazionale), parte ricorrente, nell’erroneo assunto che la controversia di specie fosse riconducibile all’ambito dell’ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (disatteso con la predetta ordinanza n. 13555/2025), ha dunque disatteso il vincolo della pregiudiziale sportiva.
23. In proposito, soccorrono le affermazioni dello stesso Collegio di Garanzia (che il Collegio ritiene di poter condividere), il quale, nel dichiarare il ricorso della Salernitana inammissibile, ha (come si ricava dalle motivazioni di cui alla decisione n. 59/2025) bene evidenziato che “alla luce del quadro normativo che delimita le competenze giurisdizionali del Collegio di Garanzia, tanto come giudice di legittimità (art. 54, primo comma, CGS CONI), che quale giudice in unico grado di merito (art. 54, terzo comma, CGS CONI), nonché tenuto conto delle norme endofederali che a loro volta disciplinano l’accesso alla giustizia federale (art. 79 CGS FIGC e art. 30 CGS CONI), il ricorso per saltum proposto dalla ricorrente è inammissibile sia perché il provvedimento de quo andava impugnato dinanzi al Tribunale Federale e sia in ragione dell’assorbente circostanza che lo stesso non integra gli estremi della “decisione” …..”emesse dai relativi organi di giustizia” di cui al citato art. 54, terzo comma, CGS CONI.
Infatti, la norma di chiusura – contenuta sia nell’art. 30 del CGS CONI che nell’art.79 del CGS FIGC – stabilisce, appunto, che Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
La circostanza che, appunto, avverso il provvedimento di sospensione delle gare (sempreché lo si possa ritenere impugnabile, stante il limite di cui all’art. 27, secondo comma, dello Statuto della LNPB), sia stato previsto un rimedio impugnatorio tipico in ambito federale impedisce il ricorso al rimedio di cui all’art. 54, terzo comma, del CGS CONI, la cui applicazione non è suscettibile di interpretazione estensiva, come ribadito da questa stessa Sezione con la decisione n. 14/2019, con la quale, appunto, è stato puntualizzato che, in assenza di espresse previsioni normative imposte da situazioni in cui l’Ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni stabilite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia”.
24. Il Comunicato Ufficiale LNPB n. 211 del 18 maggio 2025 (come, del resto, la conferma contenuta nella nota n. 888 dello stesso 18 maggio 2025) doveva, quindi, essere impugnato innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo successivamente innanzi a questo Tribunale. Ed infatti, tale provvedimento, non rientrando, come ritenuto da questo Tar con la citata ordinanza n. 13555/2025, nel novero dei provvedimenti di competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o, comunque, di partecipazione alle competizioni professionistiche, non poteva essere impugnato direttamente innanzi al Collegio di Garanzia, dovendo invece essere impugnato in primo luogo innanzi al Tribunale Federale Nazionale Figc.
25. Di tanto, peraltro, è ben consapevole la stessa ricorrente, la quale difatti ha impugnato il medesimo comunicato ufficiale n. 211/2025 (unitamente al c.u. n. 224 del 5 giugno 2025, con il quale il Presidente della LNPB ha comunicato le date delle gare di Play-Out e i relativi orari) anche innanzi al Tribunale Federale Nazionale, che con la citata decisione n. 0246/TFNSD – 2024-2025 del 30 giugno 2025 ha respinto il ricorso.
26. Dunque, in tale parte, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
27. Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché il sistema vigente, nei termini delineati dalla richiamata legge n. 280/2003, non consente l’accesso alla tutela giurisdizionale statale in difetto del previo esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo e prima che l’assetto dei rapporti controversi abbia trovato compiuta definizione in tale sede, come ormai sancito in termini di principio generale da parte della giurisprudenza che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire quanto segue: “La giurisdizione amministrativa è vincolata alla pregiudiziale sportiva fintantoché esiste un rimedio nell’ordinamento sportivo, rimedio che deve essere esperito prima di adire il giudice amministrativo. E, sui regolamenti, il rimedio nell’ordinamento sportivo esiste. L’art. 79 del codice di giustizia sportiva della FIGC, “Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale”, al comma 1 recita: “1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. L’art. 30 comma 1 del codice di giustizia sportiva del CONI così recita: “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8612/2023).
28. In base alle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”.
Nulla vi è da disporre con riferimento all’impugnazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in quanto, in disparte il fatto che l’impugnativa era subordinata al caso in cui fosse interpretato nel senso di individuare con elencazione tassativa gli atti ricorribili dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche del CGS Coni, la questione è stata già affrontata e decisa con la predetta ordinanza n. 13555/2025 che, come evidenziato, ha ritenuto la controversia in esame non rientrante comunque tra le ipotesi di cui all’art. 12-ter dello Statuto del Coni e, di conseguenza, non assoggettata al rito speciale sportivo di cui al citato art. 218 del D.L. n. 34 del 2020.
29. Le peculiarità della vicenda consentono di compensare le spese di lite tra le parti”.

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